#gliospitidellunedì: affido famigliare e quote enti locali

 

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Francesca Codazzi ci parla dell’ AFFIDO FAMILIARE E DELLE QUOTE DEGLI ENTI LOCALI.

L’istituto dell’affidamento familiare, disciplinato dall’art. 4 L. 184/83, ha subìto modifiche prima ad opera della L. 149/2001 e, di recente, ex D.Lgs. 154/2013, di attuazione della legge delega 219/2012.

L’Art. 5. della 149/2001 dice

5.4. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengono con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria.

Quali sono stati gli interventi a livello regionale:

 

 

NORD

 

 

VALLE D’AOSTA

http://www.regione.vda.it/servsociali/contributi_finanziari_e_assistenza_economica/elenco_completo/lr_23_2010/minori_art_8_assegni_cura_affidamento_ex_17_11_i.aspx

 

Regolamento regionale n. 3/1994 “Norme regolamentari per l’applicazione degli art. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984 n. 17 (Interventi assistenziali ai minori)”.

 

MINORI: Art. 8 – assegni di cura per affidamento ex 17/84 art. 11

  1. La struttura regionale competente in materia di tutela dei minori eroga assegni di cura mensili per:
  2. a) l’affidamento familiare a parenti o a terzi a carattere residenziale diurno o notturno;
  3. Gli assegni di cura per gli interventi di cui al comma 1a) sono svincolati dalla situazione economica della famiglia affidataria; l’importo degli assegni, differenziato in base alla tipologia di affidamento, è stabilito con deliberazione della Giunta regionale e rivalutato annualmente.

 

 

http://www.regione.vda.it/allegato.aspx?pk=27645

Giunta Regionale delibera n. 1551/2011

 

Art. 5 Procedure amministrative

Acquisita tutta la documentazione necessaria, l’Ufficio Ufficio minori e politiche giovanili provvede a:

  1. garantire la copertura assicurativa del minore, tramite polizza di assicurazione civile verso terzi, per i danni che lo stesso può provocare nel corso dell’affidamento familiare;
  2. erogare il contributo economico mensile a favore degli affidatari, svincolato dal reddito degli stessi, disposto e indicizzato annualmente dalla Giunta regionale.

L’entità del contributo economico corrisposto agli affidatari si differenzia secondo la tipologia dell’affidamento ed è annualmente determinato con deliberazione della Giunta regionale, come stabilito dall’art. 8, comma 2, della legge regionale 23/2010. Nella fattispecie l’ammontare complessivo si modificherà:

  • in relazione al fatto che esso sia corrisposto a parenti o a terzi: per i parenti, tenuti al mantenimento ai sensi dell’art. 433 del codice civile, si prevede una quota inferiore a quella corrisposta a terzi;
  • in virtù della strutturazione dell’affidamento, residenziale, diurno o notturno, periodico.

La corresponsione del contributo avviene a partire dalla data di inserimento effettivo del minore presso il nucleo affidatario. Ciò implica che le fasi di avvicinamento graduale tra il minore ed il futuro nucleo affidatario vengono effettuate a titolo volontario

 

PIEMONTE

http://www.regione.piemonte.it/polsoc/servizi/affido.htm

 

Deliberazione della Giunta Regionale 17 novembre 2003, n. 79-11035

http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2003/50/siste/00000009.htm

delibera

  • di approvare, ai fini degli adempimenti di cui alla legge 184/83 e alla legge n. 149/2001, le linee d’indirizzo per la regolamentazione degli affidamenti familiari di minori e per le adozioni difficili, contenute nell’Allegato 1);
  • di richiamare di seguito i punti salienti delle suddette linee d’indirizzo:
  • la famiglia affidataria ha diritto a un contributo spese fisso mensile, indipendentemente dal reddito, ….
  • La spesa per l’intervento è a carico dell’amministrazione competente ai sensi della normativa sulle prestazioni assistenziali.
  • Per il calcolo del contributo minimo a carico degli enti locali singoli o associati gestori delle funzioni socio assistenziali si assume come riferimento l’importo mensile della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi (INPS).
  • Per i minori disabili …il sussidio mensile erogato dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali deve essere maggiorato del 100% e l’indennità o l’assegno di accompagnamento, previsti dalla Legge 11 febbraio 1980 n. 18 art. n. 1, vengono attribuiti integralmente agli affidatari.

 

  • In ogni caso, il contributo base deve essere aumentato almeno del 30% quando ricorrano situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria.

 

CITTÀ DI TORINO

http://www.comune.torino.it/casaffido/guida_affidi.pdf

 

Contributo alle spese

La Città riconosce agli affidatari un contributo alle spese per:

  • affidamento residenziale a terzi nella misura di euro 413,00 mensili con possibilità di aumento fino al 100% in relazione a gravi problematiche (ad es. disabilità). Sono inoltre previsti rimborsi straordinari per spese quali: interventi sanitari determinati da urgenza e necessità; iscrizioni a corsi professionali e/o spese accessorie; sostegno scolastico individua- le (lezioni di ripetizioni); soggiorni scolastici o altri di breve durata (5/6 giorni al massimo); acquisto dei libri scolastici con un rimborso equivalente al buono libro solo nel caso in cui non sia possibile usufruire del contributo statale (cfr. deliberazione della Giunta Comunale 16 dic. 2003 mecc. 2003-12201/19);
  • affidamento diurno in misura diversificata sulla base delle tipologie di accompagnamento, sostegno e aiuto offerte dai volontari.

 

 

COMUNE DI NOVARA

https://www.comune.novara.it/it/aree-tematiche/casa-e-politiche-sociali/politiche-sociali/interventi-a-favore-di-minori/affidamento-familiare

 

Le famiglie che accolgono in affidamento un bambino possono contare sui seguenti interventi di sostegno del Comune:

  • riconoscimento di un contributo mensile a titolo di rimborso spese;
  • copertura assicurativa per il minore affidato (responsabilità civile e copertura per eventuali danni);

 

 

 

 

 

LOMBARDIA

 

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 2004 , N. 34 Politiche regionali per i minori

http://normelombardia.consiglio.regione.lombardia.it/NormeLombardia/Accessibile/main.aspx?view=showpart&idparte=lr002004121400034ar0004a

 

Art. 4. Compiti degli enti locali.

  1. Gli oneri derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali per i minori sottoposti a provvedimento dell’autorità giudiziaria sono sostenuti, per tutta la durata della prestazione, dal comune in cui i genitori titolari della relativa potestà risiedono alla data di adozione del provvedimento, ovvero dal comune di dimora, alla medesima data, nel caso di soggetti di cui all’articolo 6, comma 1, lettere b) e c) della LR 3/2008 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario), non iscritti all’anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia. Qualora alla data di adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria un genitore risulti cancellato per irreperibilità dall’anagrafe della popolazione residente di un comune della Lombardia e successivamente non iscritto all’anagrafe della popolazione residente di altro comune della Lombardia, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza anagrafica. Nel caso in cui alla data di adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria risulti nominato un tutore, gli oneri sono a carico del comune di ultima residenza del genitore o dei genitori, titolari della relativa potestà alla data della nomina del tutore, o, nel caso di genitori, titolari della relativa potestà alla medesima data, residenti in comuni diversi, a carico di entrambi i comuni in parti uguali. Nel caso di genitori residenti in comuni diversi, qualora uno di essi muoia o decada dalla potestà dopo l’adozione del provvedimento dell’autorità giudiziaria che dispone l’inserimento in struttura residenziale o l’affidamento familiare del minore, gli oneri sono interamente a carico del comune nel quale il genitore che mantiene la titolarità della potestà risiedeva alla data di adozione del provvedimento.(7)

3 bis. Per oneri derivanti dall’affidamento familiare o dall’ospitalità in strutture residenziali s’intendono quelli relativi a tutte le prestazioni sociali che si rendano necessarie nel corso dell’affidamento familiare o della permanenza nella struttura.(8)

  1. Il comma è stato aggiunto dall’art. 5, comma 1, lett. b) della l.r. 24 dicembre 2013, n. 19

 

 

COMUNE DI MILANO

https://www.comune.milano.it/wps/portal/ist/st/Affido/FAQ_Affido

 

Il Comune di Milano corrisponde alla famiglia affidataria un contributo economico fisso mensile svincolato dal reddito (quota affido). La quota affido è diversificata a seconda del tipo di affido: la quota base di €. 480,00 ( per affidi a tempo pieno residenziali) è incrementata per situazioni di particolare problematicità/impegno, per gli affidi a tempo parziale il contributo previsto è inferiore.

La quota affido non costituisce reddito (DPR n.601/73 art. 34 3° comma). Qualora necessario, e preventivamente concordato con il Servizio Sociale, l’Amministrazione, avvalendosi delle proprie disposizioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può autorizzare il rimborso parziale o totale di spese straordinarie sostenute dalla famiglia affidataria in favore del minore.

Attualmente sono previste agevolazioni anche per la frequenza di scuole e servizi per l’infanzia pubblici ubicati in Milano:

Refezione scolastica: prevista quota minima

Testi scolastici gratuiti per scuola primaria

Nidi d’infanzia

soggiorni in Casa Vacanza del Comune di Milano per bambini- ragazzi dai 3 ai 14 annicentri estivi nei nidi, scuole dell’infanzia e primarie.

 

 

 

 

COMUNE DI MANTOVA

http://www.comune.mantova.gov.it/index.php/per-noi-anziani/per-noi-anziani-quasi-a-casa/233-servizi-educativi-e-sociali/per-noi-bambini

 

L’Amministrazione Comunale promuove l’istituto dell’affido familiare garantendo alle famiglie affidatarie un contributo economico indipendentemente dalle condizioni economiche della stessa, ovvero una quota mensile per ogni minore in affido, definita come segue:

–  Euro 500,00 per affido a tempo pieno eterofamiliare;

–  Euro 400,00 per affido a tempo pieno parentale (affidi a parenti entro il quarto grado);

–  Per gli affidi part-time ovvero per alcune ore al giorno o per alcuni giorni a settimana, è prevista una riduzione proporzionale del contributo economico alla famiglia affidataria, a seconda del singolo caso.

 

LIGURIA

https://www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/infanzia,-giovani-e-famiglia/affido-familiare/linee-guida-regionali.html

 

La Regione Liguria ha definito con delibera 2755 del 18 luglio 1997 delle linee di indirizzo riguardanti l’affido famigliare, considerato uno strumento indispensabile nel sistema di protezione e tutela dell’infanzia.

 

COMUNE DI IMPERIA

https://trasparenza.comune.imperia.it/archivio16_procedimenti_0_24917_0_1.html

 

Costi per l’utenza: A favore delle famiglie affidatarie, l’Ente assicura un contributo economico mensile pari ad € 479,00.

 

COMUNE DI SAVONA

http://www.comune.laspezia.it/Aree_tematiche/Politiche_sociali/Servizi/Schede/affidamento_minori.html

 

L’affidamento alle famiglie prevede la stipula di un accordo (atto di assenso) che definisce i termini dell’intervento, i reciproci impegni delle famiglie coinvolte, i compiti dei servizi e un rimborso spese a favore della famiglia affidataria.

 

 

TRENTINO ALTO ADIGE

https://www.trentinofamiglia.it/Politiche-familiari/Accoglienza-familiare/Affidamento-familiare-dei-minori

 

LINEE GUIDA AFFIDAMENTO FAMILAIRE IN PROVINCIA DI TRENTO (P.33)

Sia per gli affidamenti a tempo pieno che per quelli a tempo parziale, la Provincia riconosce l’impegno ed il “lavoro” sociale che la famiglia affidataria svolge nei confronti dei bambini affidati e per questo stabilisce un contributo economico per il mantenimento del minore… È previsto inoltre il rilascio da parte del Servizio Sociale territoriale del Comune di residenza del minore l’ esenzione dal pagamento del ticket sanitario per lo stesso.

 

http://www.trentinosociale.it/index.php/Servizi-ai-cittadini/Guida-ai-servizi/per-destinatari/Famiglia/Accogliere-ed-essere-accolti-accoglienza-affidamento-adozione/Affidamento-familiare-dei-minori

Come si attiva: L’affidamento familiare è disposto dai Comuni di Trento e Rovereto e dalle Comunità, su proposta del Servizio sociale i quali provvedono a formalizzare l’affido attraverso l’adozione di un proprio provvedimento amministrativo e deliberare il contributo economico a favore degli affidata

 

VENETO

https://www.regione.veneto.it/web/guest/comunicati-stampa/dettaglio-comunicati?_spp_detailId=3121567

Comunicato stampa N° 868 del 15/06/2017

La misura economica del contributo mensile rappresenta una forma sostegno pubblico alle famiglie affidatarie, che potrà aiutare a dare continuità alle esperienze familiari già in atto o in cantiere. L’affido è una delle forme di sostegno della genitorialità e di prevenzione dell’istituzionalizzazione: il Veneto, da quest’anno, aderisce al progetto nazionale Pippi.

 

COMUNE DI VICENZA

https://www.comune.vicenza.it/file/68891-affidi.pdf

 

Regolamento Affidi e Solidarietà tra famiglie

 

ART. 22 CONTRIBUTO MENSILE ED ASSICURAZIONI Tabella (DGR 675/2008)

 

Affidamento familiare residenziale

(se l’affidamento è giudiziale con affido al servizio sociale e collocazione del minore presso parenti, l’importo indicato si eroga per intero anche a favore dei parenti)

  • Affidamento familiare diurno che prevede la permanenza del minore per almeno sei giorni la settimana, con eventuale pranzo e/o cena;
  • Affidamento familiare che prevede il pernottamento superiore

Contributo di un dodicesimo dell’importo annuo della pensione minima INPS

 

Affidamento diurno con durata media di almeno 25 ore settimanali (con o meno parziale residenzialità).

Contributo pari alla metà di un dodicesimo dell’importo annuo della pensione minima INPS

 

In caso di affidamento familiare diretto a parenti tenuti agli alimenti in base all’art. 433 del codice civile, sia esso consensuale che giudiziale, si devono considerare le condizioni economiche dei parenti tenuti agli alimenti oltre che l’eventuale contribuzione dei genitori esercenti la potestà. L’affidamento familiare diretto a parenti potrà quindi essere:

– senza contributo mensile, se i familiari abbiano la possibilità effettiva di provvedervi;

– con contributo mensile, per le situazioni in cui i familiari non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore d’età.

In tale seconda fattispecie, la tabella sopra individuata sarà utilizzata come parametro base contenente i valori massimi del contributo spettante.

 

 

COMUNE DI cavallino tre porti

http://www.comune.cavallinotreporti.ve.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/5%252F0%252Fa%252FD.a54b6aeb6783bf5843a0/P/BLOB%3AID%3D1677/E/pdf

 

DETERMINA X PROG AFFIDO 2017

Visto il regolamento per l’affido familiare, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 12/11/2013, che prevede, in particolare, all’ art. 11 comma 2, che la famiglia affidataria etero familiare riceva un contributo economico mensile a cui ha diritto, salvo esplicita rinuncia, in base ai seguenti criteri:

  1. a) l’importo economico viene stabilito dalla Giunta Comunale in riferimento all’importo base massimo pari alla pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti;
  2. b) per i minori in affido familiare che frequentano la scuola media superiore con certificato di iscrizione/frequenza viene erogata una integrazione per i 9 mesi scolastici pari a €.100,42.= mensili da riadeguare annualmente, a cura del Servizio Politiche Sociali secondo l’indice ISTAT,

Richiamata la deliberazione della Giunta comunale n. 29 del 27/02/2014 che ha stabilito, tra l’altro, in € 501,39 il contributo per ciascun minore in affido e in € 100,42 mensili un’integrazione per i mesi di frequenza del minore presso la scuola secondaria di secondo grado;

 

 

 

 

 

 

 

FRIULI VENEZIA GIULIA

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/famiglia-casa/politiche-famiglia/FOGLIA19/

 

IL SOSTEGNO ECONOMICO REGIONALE

La Regione Friuli Venezia Giulia, attraverso gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, concede benefici aggiuntivi alle famiglie che hanno uno o più minori in affido.

 

Regolamento per la determinazione dei criteri di riparto, della misura, delle modalità e dei criteri per la concessione dei benefici da destinare al sostegno delle famiglie per adozioni e affidamento familiare di cui all’articolo 13, comma 3, lettera b) e comma 4, lettere b) e c) della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità). data 15 luglio 2009 la Regione ha emanato il Decreto n. 0168 del 30 giugno 2009

 

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/FOGLIA19/allegati/Regolamento_2012_AFFIDI_ADOZIONI.pdf

Art. 7  (Spese e benefici riferiti al sostegno e alla promozione dell’affidamento familiare di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c)

  1. Con riferimento agli affidamenti familiari di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), le risorse regionali sono destinate a:
  2. d) integrare il sostegno economico previsto dal Servizio sociale dei Comuni a favore delle famiglie affidatarie nell’ambito del progetto personalizzato per un importo massimo del 50% della pensione minima INPS erogata ai lavoratori dipendenti al 31 gennaio di ciascun anno. La quota integrativa così determinata viene ridotta rispettivamente del 25% e del 50% nei casi di affidamento esclusivamente diurno o notturno;

 

Dalle linee guida regionali affido familiare

http://www.regione.fvg.it/rafvg/export/sites/default/RAFVG/salute-sociale/interventi-socio-sanitari/allegati/03122015_linee_guida_interattivo_1_.pdf

1.Il Servizio sociale provvede a garantire alle famiglie affidatarie un adeguato supporto professionale e a sostenere le spese relative agli affidi avviati, garantendo la copertura assicurativa per i minori accolti e i genitori affidatari e corrispondendo a questi ultimi un contributo spese mensile secondo la normativa nazionale, le disposizioni regionali e i regolamenti comunali, tenuto conto di una compartecipazione al mantenimento che rimane in capo alla famiglia originaria.

6.9 Aspetti economici e assicurativi  Contributi economici

  1. A sostegno delle coppie e single affidatari, è prevista l’erogazione di un contributo economico, anche come riconoscimento del valore sociale del servizio di accoglienza da loro svolto. Tale contributo viene quindi mensilmente erogato dal Servizio sociale agli affidatari a prescindere dalle loro condizioni economiche. L’Ente competente al pagamento del contributo economico è il Comune di residenza del minore al momento in cui ha inizio l’affido, fatto salvo il diverso Ente individuato dall’Autorità Giudiziaria nel proprio provvedimento. Detto Ente si impegna a corrispondere mensilmente alla famiglia affidataria una quota standard per ogni minore in affido pari al minimo INPS.
  2. E’ opportuno che tale quota, sulla base delle risorse disponibili, venga ampliata nel caso di affidi di minori in situazioni particolari o di affidi di famiglie a famiglie.
  3. Fatto salvo quanto stabilito dal codice civile in materia di mantenimento e di alimenti, la quota standard può essere erogata anche nel caso di affido intra-familiare, laddove il Progetto di affido sia stato formalizzato dai Servizi sociali.
  4. In caso di affido parziale, i singoli Servizi sociali provvederanno a regolamentare la quota di contribuzione, che comunque non dovrà essere superiore alla minima INPS.
  5. Nel caso di affido familiare di più fratelli presso lo stesso nucleo, l’importo del contributo viene proporzionalmente aumentato in base al numero dei fratelli e ai progetti individuali.

 

 

 

EMILIA ROMAGNA

 

http://bur.regione.emiliaromagna.it/dettaglioinserzione?i=ac5f940ca80a019c891d9f4468f9bac4

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 DICEMBRE 2011, N. 1904 – DIRETTIVA IN MATERIA DI AFFIDAMENTO FAMILIARE, ACCOGLIENZA IN COMUNITA’ E SOSTEGNO ALLE RESPONSABILITA’ FAMILIARI.

…delibera:

5.2 Benefici economici

In attuazione di quanto disposto dall’art. 5 della legge 184/83, che prevede che Stato, Regioni ed Enti locali nell’ambito delle proprie competenze e nei limiti delle disponibilità finanziarie dei rispettivi bilanci, intervengano con misure di sostegno e di aiuto economico in favore della famiglia affidataria, “le Regioni determinano le condizioni e modalità di sostegno alle famiglie, persone e comunità di tipo familiare che hanno minori in affidamento, affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l’idoneità all’accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche” (art. 80, comma 4). L’art. 12 della L.R. n. 2 del 2003 prevede, conseguentemente, il riconoscimento di benefici di carattere economico per sostenere l’affidamento familiare.

In caso di affidamento eterofamiliare è previsto un contributo economico di riferimento a carico dei Comuni, definito periodicamente dalla Giunta regionale, di intesa con gli organismi di rappresentanza delle Amministrazioni comunali.

Per particolari situazioni del bambino (disabilità, disturbi significativi) va previsto un aumento. Nel caso di handicap gravissimi o di altre situazioni che richiedono intense attività di cura, va previsto un ulteriore aumento.

Nel caso di affidamento a parenti entro il quarto grado con progetto del servizio sociale, il contributo va definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente.

Nel caso di affidamento a tempo parziale il contributo è definito dall’Ente locale in misura ridotta in base all’entità e alla natura dell’impegno richiesto.

 

LINEE GUIDA PROVINCIALI PIACENZA

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwjGtfWygNzdAhULLBoKHaJ2BFUQFjAEegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.provincia.piacenza.it%2FAllegati%2FSottoLivelli%2F%2520Linee%2520Guida%2520Affido%2520%252Ballegati%252Bappendice1432286937.pdf&usg=AOvVaw14-0LhoaieCB78sncBvBnj

 

1)Anche per gli affidatari è possibile mettere a fuoco alcuni diritti che vanno resi esigibili. Va loro garantita la possibilità di: …ricevere un contributo economico svincolato dal reddito familiare e facilitazioni per l’accesso ai servizi (ad es. scolastici, sanitari, ecc.);

 

Contributo economico Ogni Comune (se, nel caso, secondo quanto previsto dalla relativa norma regionale) determina l’importo del contributo economico mensile da riconoscere agli affidatari Tale contributo può variare a seconda delle situazioni del minore (disabilità, particolare problematicità, necessità di cure specifiche, …..) e della tipologia dell’affidamento (affidamento diurno, intra-familiare, di neonati, d’urgenza,…).

 

COMUNE DI FERRARA

http://www.comune.fe.it/5216/attach/presidente_cons/docs/96411-2016-sapigni.pdf

 

Affido familiare ed altre forme di supporto per bambini e famiglie: dati al 31.12.15 e considerazioni

A cura dell’Uff. Diritti dei Minori del Comune di Ferrara e di ASP Minori

La normativa regionale prevede un contributo economico a favore degli affidatari affinché persone che vorrebbero offrire una disponibilità non siano frenate da difficoltà economiche. La Regione non ha mai deliberato gli importi delle rette affido e anche sul territorio provinciale ci sono differenze. Di norma viene assegnato un contributo mensile di circa 500 Euro (di più se il minore è disabile, di meno se l’affido è part-time) e il contributo può essere dato anche ai parenti affidatari se la loro situazione socio-economica lo richiede.

 

 

 

ASSP UNIONE TERRE E FIUMI FERRARA

https://www.asspterrefiumi.it/wp-content/uploads/2017/10/regolamento-affido.pdf

 

art. 8 – a) Quote da riconoscere come contributo economico

l contributo economico da riconoscere alla famiglia affidataria viene stabilito annualmente con Determina del Direttore in base alle specifiche esigenze di minori posti in affido, e non può essere inferiore a quello che viene stabilito da apposita regolamentazione regionale, come previsto al punto 5.2 della Direttiva Regionale n. 1904/11.

La quota minima del beneficio economico è determinata a partire dall’importo base della pensione minima INPS per i lavoratori dipendenti di ogni anno e viene diversificata in riferimento alle varie tipologia di affido, come segue:
per l’affido etero familiare a tempo pieno di minore di età compresa tra 0 e 17 anni – quota base;

per l’affido parentale (entro il IV grado) a tempo pieno di minore di età compresa tra 0 e 17 anni, con progetto del Servizio Sociale, il contributo va definito in base alle esigenze del minore e alla situazione economica della famiglia accogliente. È indispensabile quindi valutare, nella formulazione del progetto di affidamento familiare a parenti, la situazione economica di questi ultimi attraverso l’acquisizione della documentazione reddituale (ISEE). Il contributo economico eventualmente erogato, sarà riconosciuto comunque in misura ridotta rispetto alla quota affido base prevista per affido etero familiare – quota base in misura ridotta;

  • per affido etero familiare oppure affido parentale che implichi un’elevata intensità di cura, debitamente documentata nel progetto, in relazione a disabilità, disagio, pregiudizio, collocamento in emergenza, situazioni particolari da valutare di volta in volta – quota individualizzata (quota base per affido etero o quota base in misura ridotta per affido parentale con maggiorazione max del + 30% o max del + 50% per gravissime disabilità;
  • per affidamento a tempo parziale – quota base rapportata all’impegno degli

affidatari;

 

CENTRO

 

 

TOSCANA

https://www.minoritoscana.it/sites/default/files/percorsoaffidamento_06.pdf

 

In caso di affidamento consensuale che di affidamento giudiziale si richiede il coinvolgimento diretto dell’ente locale attraverso un atto amministrativo, adottato secondo le attribuzioni previste dal proprio assetto statutario, regolamentare e organizzativo, che definisce i diritti, i doveri e le limitazioni riferiti ai diversi organi dell’amministrazione.

determinare gli aspetti economici dell’affidamento a vantaggio degli affidatari (assicurazioni predisposte, contributo dell’ente locale, ecc.);

 

comune di Firenze

http://servizi.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/aspetti_economici.pdf

 

Contributo economico

Il Servizio sociale territoriale corrisponde agli affidatari, indipendentemente dalla loro condizione economica, una somma mensile per il mantenimento del minore, come stabilito dall’art.80 della legge n.184/1983, sostituito dall’art. 38 della legge n.149/2001.

Il contributo è variabile a seconda che si tratti di affidamento a tempo pieno o a tempo parziale ed è regolato da delibera comunale; il contributo per ogni minore affidato oltre il primo viene abbattuto del 15%.

 

 

 

 

 

 

MARCHE

http://www.norme.marche.it/Delibere/2012/DGR1413_12.pdf

 

DELIBERA 1413/2012 giunta regionale MODIFICA QUOTE AFFIDO

La quota di rimborso si aggira intorno ai 500€ mensili

Si assume come parametro base la pensione di invalidità oltre 60anni (che nel 2011 ammontava a 611)

Per affido tempo pieno quota base 100%

Per affido tempo parziale senza pasto 30% quota base

Per affido tempo parziale con pasto 50% quota base

Per affido tempo parziale residenziale saltuario 70%quota base

Affido a parenti entro il 4° grado a tempo pieno 50% quota base

 

Regolamento comune di Fermo

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=2ahUKEwi3tZuzgtzdAhUH1BoKHTiCAfMQFjAEegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.comune.fermo.it%2Fit%2F3458%2F&usg=AOvVaw1OW2wjap3ZLP2SEgzPte35

 

Testo approvato con Deliberazione Consiglio Comunale n.109 del 29/11/2011)

Art. 13 –  Sostegno economico alle famiglie affidatarie

 

Per l’affidamento familiare, come previsto dalla L. 184/83, viene erogato, da parte dell’Amministrazione Comunale che ha in carico la tutela del minore, un contributo economico, la cui entità viene definita ogni anno dalla Giunta Comunale, in ottemperanza a quanto stabilito dai Comitati dei Sindaci degli Ambiti Terr.li Sociali XIX e XX.

 

Comune di Ascoli Piceno

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahUKEwiS3-Hr2-3dAhVF6CwKHeBXDqQQFjABegQICBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.comuneap.gov.it%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeAttachment.php%2FL%2FIT%2FD%2FD.047b6f053cd1a85b726f%2FP%2FBLOB%253AID%253D88%2FE%2Fpdf&usg=AOvVaw0j3BMU32NiNCAZ47tWzPdO

 

REGOLAMENTO di un sistema integrato di Servizi sociali

Deliberazione di Consiglio Comunale n.° 47 del 19/04/2001, esaminata senza rilievi dal Co.Re.Co. in data 03/05/2001. Modificato con deliberazione comunale n.45 del 30/06/2003.

 

Art. 38 – Affidamenti familiari per minori

  1. L’affidamento familiare per minori è caratterizzato dalla disponibilità di un nucleo familiare ad accogliere temporaneamente un bambino la cui famiglia si trova in difficoltà. Detto nucleo riceverà dal Comune un contributo sulle spese necessarie al mantenimento e all’istruzione del minore.

 

 

Comune di Monteprandono (AP)

 

Registro Generale  n. 104 DETERMINAZIONE   DEL   SETTORE   1^

(Amministrativo – Affari Generali – Politiche Sociali) n. 44  del 06-04-2016

 

Oggetto: L.R. n. 7/1994 – Contributo per affido minori. Liquidazione famiglie affidatarie. Annualità 2016.

per l’importo mensile pari ad €. 520,00 per affido etero familiare e pari ad €. 260 per affido familiare entro il 4^ grado;

 

 

 

 

 

 

 

LAZIO

http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/prtl_socialelazio/prtl_socialelazio/prtl_socialelazio/prtl_socialelazio/prtl_socialelazio/prtl_socialelazio/prtl_socialelazio/?vw=contenutiDettaglio&idarg=132&idargP=53t

 

http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_atti_amministrativi/allegato_dgr501_2009.pdf

 

Con la deliberazione di Giunta Regionale n. 501/2009, la Regione Lazio ha approvato i “criteri e le modalità per l’assegnazione e l’utilizzo delle risorse per il sostegno dell’affidamento familiare”, documento che delinea le modalità in cui si esplica l’intervento regionale in materia di affidamento. La Regione Lazio garantisce in via prioritaria il sostegno finanziario ai nuclei affidatari di minore; allo stesso tempo sostiene i distretti anche nella progettazione di attività e servizi per l’affidamento, quali, per esempio, le azioni di sensibilizzazione della cittadinanza al tema dell’affido, la formazione e il sostegno attraverso gruppi di mutuo aiuto alle famiglie d’origine e alle famiglie affidatarie, progetti di informatizzazione e integrazione di banche dati, progetti per la copertura assicurativa dei minori, etc.

 

SOSTEGNO FINANZIARIO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

A – Sostegno finanziario

L’assegno di base è una misura di sostegno forfettario, a favore dei beneficiari, per contribuire alle spese ed alle prestazioni di ogni natura, fornite dagli stessi al minore in affido. E’ attribuito a tutti i nuclei affidatari cui è stato affidato o dove è stato collocato dai servizi sociali del comune, il minore.

Il sussidio integrativo è una misura di sostegno aggiuntiva rispetto a quella dell’assegno base, che si realizza quando, in relazione al minore in affido, ricorrano situazioni particolari come:

– situazioni complesse, per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria;

– spese di natura medica;

– spese di natura scolastica;

Le spese di natura medica e scolastica sono rimborsabili dietro presentazione di adeguata documentazione che le attesti.

 

COMUNE DI NETTUNO

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwiC9JrU3O3dAhWJiiwKHQr4BScQFjAFegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.nettuno.roma.it%2Fmoduli%2Foutput_immagine.php%3Fid%3D1713&usg=AOvVaw2ay_05V-3J_UFX7w_kxxa2

 

assegno 2017 €465

 

 

COMUNE DI POMEZIA

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=2ahUKEwiC9JrU3O3dAhWJiiwKHQr4BScQFjAIegQIBRAC&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.pomezia.rm.it%2Fflex%2Fcm%2Fpages%2FServeAttachment.php%2FL%2FIT%2FD%2Fe%25252F9%25252F5%25252FD.904deda6f8e7a6e6f848%2FP%2FBLOB%253AID%253D4700%2FE%2Fpdf&usg=AOvVaw0aJIB3UhYXG1QcOPkaY58D

 

 

A TEMPO PIENO -RESIDENZIALE corrispondente all’importo previsto per la pensione sociale per l’anno di riferimento. (L’importo per l’anno 2010 è pari ad € 339, 15)

A TEMPO PARZIALE – DIURNO, D’APPOGGIO E sino ad un massimo del 40% dell’ assegno mensile

 

 

 

 

 

UMBRIA

http://www.regione.umbria.it/documents/18/533875/LINEE_DI_INDIRIZZO_AFFIDAMENTO_FAMILIARE.pdf/7e6a0540-82ad-4805-acf6-a43a42401610

 

Legge regionale n. 26 del 28 dicembre 2009 “Disciplina per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”.

DGR N. 1983 del 23/12/2009 “Linee guida in materia di adozione internazionale, nazionale di cui alle leggi 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni e 31 dicembre 1998, n. 476 ”.

Legge regionale n. 13 del 16 febbraio 2010 “Disciplina dei servizi e degli interventi a favore della famiglia”.

DGR 405 del 2010 “Linee di indirizzo regionali per l’area dei diritti dei minori e delle responsabilità familiari”.

 

IL COMUNE Riconosce il valore dell’azione svolta dagli affidatari sostenendo il progetto con specifici interventi anche di natura economica.

 

Comune di Trevi Perugia

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=2ahUKEwjq5q3CitzdAhUxpYsKHR5pDnwQFjAFegQIARAC&url=http%3A%2F%2Fwww.comune.acquasparta.tr.it%2Fmediacenter%2Fapi%2FRisorse%2FStreamAttributoMedia.aspx%3Fguid%3D9CF25699-67AD-4F53-9C8A-A84FE195B2A1&usg=AOvVaw2KXld94Il-xyKLGTUdQJew

 

Servizi sociali REGOLAMENTO PER L’ AFFIDAMENTO FAMILIARE DEI MINORI

Art. 13 – Contributi per le famiglie affidatarie.

Per l’affidamento familiare, come previsto dalla L. 184/83, viene erogato, da parte dell’Amministrazione Comunale che ha in carico la tutela del minore, un contributo economico nelle seguenti misure e compatibilmente con le risorse stanziate nel bilancio di previsione annuale di ciascun comune:

  • Da un minimo di € 300 ad un massimo di € 400,00 mensili per affido eterofamiliare, a regime residenziale
  • Da un minimo di € 7,50 ad un massimo di € 10,00 giornalieri per affido diurno o part-time

 

 

COMUNE DI TERNI

http://www.umbria24.it/attualita/terni-affido-minori-a-famiglie-e-comunita-melograno-senza-agibilita-costa-186-mila-euro

 

Il costo di un minore per affido familiare è di 300 euro al mese, questa la cifra stabilita dall’amministrazione d Palazzo Spada; inferiore rispetto ad altre realtà ma comunque in linea con la media nazionale e accanto alla quale sono offerte una serie di esenzioni importanti quali il trasporto scolastico, la mensa e le attività ricreative estive. PAROLA DI ASSESSORE AI SERV SOC FRANCESCA MALAFOGLIA

 

 

SUD

 

BASILICATA

http://www.regione.basilicata.it/giunta/site/Giunta/detail.jsp?otype=1012&id=3041283

http://www.regione.basilicata.it/giunta/files/docs/DOCUMENT_FILE_3041118.pdf delibera 2018

http://www.tavolonazionaleaffido.it/files/Regione-Basilicata-4667170.pdf  517/2008

 

Cambiano le Linee di indirizzo regionali per l’affido familiare. Dopo l’istituzione del Saaf (Servizio regionale adozioni e affidamento familiare), previsto dalla legge 13 del 2015 presso il Dipartimento Politiche della Persona, la Regione Basilicata ha inteso rivisitare le linee guida approvate nel 2008 (delibera 517), alla luce delle normative regionali e nazionali intervenute negli ultimi anni.

Nelle Linee di indirizzo del 2018 del 192, la Regione rimarca l’affidamento familiare nella sua funzione di aiuto e sostegno al minore e alla sua famiglia di origine, in caso di inefficacia delle misure già adottate o per specifiche esigenze, riconoscendo nella famiglia il luogo ideale e prioritario per lo sviluppo e la crescita psico-fisico-sociale del minore.

 

Art 9 l’ente titolare del progetto di affido riconoscerà alla famiglia affidataria un sostegno economico come disposto dalla giunta regionale.

Nel 2008 la GR ha deliberato di prevedere 252,00€ x ogni minore in affido, Purché abbia una condizione economica ose non superiore a 40.000,00€ annui.

Per affido part time €150 max

 

MOLISE

https://www.minori.it/sites/default/files/Direttiva_sull__affidamento_familiare_dei_minori_Regione_Molise-1.pdf

 

Deliberazione della Giunta Regionale 6 marzo 2006, n. 203 Deliberazione del Consiglio regionale del 12 novembre 2004, n. 251 ”

LR 9/2004 concernente: “Provvedimenti per l’adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise”

il Regolamento Regionale 19 dicembre 2007, n. 4 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 26 aprile 2004, n .9 concernente: “Provvedimenti per l’adozione di minori da parte delle coppie residenti nella Regione Molise”;

Deliberazione del Consiglio Regionale 28 aprile 2009, n. 148 “Piano sociale regionale 2009/2011”.

 

12.1 Contributo mensile per gli affidatari

La famiglia affidataria percepisce un contributo spese fisso mensile indipendentemente dal proprio reddito, entro i limiti e secondo quanto specificato dalla Deliberazione del Consiglio Regionale 12 novembre 2005, n. 251 “Piano socio-assistenziale regionale Triennio 2004/2006” Legge dell’8 novembre 2000, n. 328 e Legge Regionale del 7 novembre 2000, n. 1”, che si riporta di seguito:

– € 619,75 mensili per minore in affido con età fino a 5 anni;

– € 464,81 mensili per minore in affido con età compresa tra 6 e 10 anni compiuti;

– € 361,52 mensili per minore in affido con età compresa tra 11 anni fino al compimento della

maggiore età.

Gli oneri, derivanti dall’affidamento familiare per i minori sottoposti a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, sono sostenuti dal Comune in cui gli esercenti la potestà genitoriale o la tutela hanno residenza al momento in cui l’affido ha inizio, ovvero dal Comune di dimora, al medesimo momento, nel caso in cui gli stessi non siano iscritti all’anagrafe dei residenti.

I soggetti ai quali si applica il criterio della dimora sono coloro che non sono iscritti all’anagrafe di un Comune del Molise e che hanno bisogno di interventi di assistenza urgenti, nonché gli stranieri non residenti aventi titolo all’assistenza in base alla legislazione statale.

Nel caso di minori, figli di genitori separati o divorziati residenti in due Comuni diversi, la competenza al pagamento è in eguale misura di entrambi i Comuni ove risiedono i genitori, purché gli stessi conservino la potestà genitoriale. Qualora tale potestà sia stata definita in capo ad uno solo dei genitori, il Comune tenuto al pagamento è quello di residenza del genitore esercente tale potestà. In caso di declaratoria di decadenza della potestà di uno soltanto dei genitori, allorché gli stessi risiedano in Comuni diversi, gli oneri fanno capo interamente al Comune di residenza del genitore che mantiene l’esercizio della potestà.

Il Comune di residenza degli affidatari presso il quale il minore affidato risulta domiciliato non è tenuto a concorrere al pagamento degli oneri, a meno che gli affidatari non siano anche tutori per deferimento di tutela con provvedimento del Giudice Tutelare o del Tribunale per i Minorenni . Il deferimento di tutela ad un Ente locale, ai sensi dell’art. 354 del Codice Civile, comporta la competenza da parte di tale Ente Locale a sostenere gli oneri.

Allo stesso modo si procede nelle situazioni nelle quali viene nominato un tutore in un momento successivo all’inizio dell’affidamento o viene designato altro tutore, attribuendo la competenza al Comune di residenza del nuovo soggetto che esercita la potestà sul minore.

Il contributo spese mensile deve essere erogato in favore della famiglia affidataria a far data dall’effettivo ingresso del minore nella stessa.

 

 

 

 

ABRUZZO

http://www.osr.regione.abruzzo.it/do/index?action=download&viewattach=yes&docid=9549&seqid=3286

 

A tale scopo, alla famiglia affidataria può essere riconosciuto un sostegno economico, svincolato dal proprio reddito, diretto o indiretto, con cadenza mensile, per agevolare il più possibile l’attuazione pratica dei complessi compiti a cui essa deve attendere.

La titolarità della spesa è in capo alle Amministrazioni comunali, le quali, nel determinare il valore del contributo mensile da corrispondere alle famiglie affidatarie, possono fare riferimento ad un parametro univoco (che può essere rappresentato dalla quota mensile della pensione minima INPS), eventualmente incrementato in presenza di affidati con disabilità, affidati in età neonatale, e in generale per tutti i casi che richiedono un oggettivo aggravio di spese da parte della famiglia che accoglie il soggetto in affidamento.

 

Gli interventi economici possono essere riconosciuti anche a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, nel caso di: spese per alimenti particolari, spese mediche straordinarie ed ausili tecnici che esulano dalle prestazioni del S.S.N. quali, ad esempio, spese dentistiche, protesi, spese per assistenza ospedaliera. Gli Enti Locali e i Servizi Sanitari supportano gli affidatari anche tramite facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali ed esenzioni dal pagamento delle relative spese.

 

CAMPANIA

 

“Linee d’indirizzo per l’affidamento familiare” con Del. n. 644 del 30 aprile 2004

http://www.sito.regione.campania.it/burc/pdf04/burc26or_04/del644_04all_lineeguida.pdf

 

Il 25 ottobre 2012 sono state, invece, approvate dalla Conferenza Unificata le “Linee d’indirizzo per l’affidamento familiare”, prodotte in ambito nazionale, per dare un contributo, ma soprattutto per dirimere problemi sorti a livello territoriale.

 

SOSTEGNO ECONOMICO da linee guida

Alle famiglie e persone affidatarie, indipendentemente dalle loro condizioni economiche, si suggerisce di riconoscere il sostegno economico di seguito indicato:

  • per gli affidamenti residenziali il sostegno economico mensile è uguale ad un importo pari alla pensione minima INPS moltiplicata per 1,5. Il sostegno economico così definito, può essere aumentato fino al massimo del 40% quando il minore affidato presenta particolari problemi di natura fisica, psichica e/o sensoriale.in più per l’affidamento di minori con particolari problematiche. E’ incrementato del 100% nel caso in cui il minore affidato è un non deambulante e/o non autosufficiente riconosciuto invalido al 100% ai sensi della normativa vigente.
  • Per gli affidamenti part-time il sostegno economico mensile è pari al 60% di quanto previsto per l’affido residenziale. Esso è soggetto alle variazioni prima indicate.
  • Il sostegno economico così come innanzi determinato viene decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo.

L’importo del sostegno sopra descritto, che il Comune può integrare, compatibilmente con le risorse di bilancio, non comprende gli oneri economici sostenuti dagli affidatari per:

– visite specialistiche, interventi di cura, con carattere di urgenza o di lunga durata, usufruiti in

struttura non convenzionata;

– spese per cura e riabilitazione usufruite in strutture non convenzionate;

– spese di psicoterapia, se non disponibili in strutture convenzionate;

– spese per l’acquisto di ausili terapeutici e non, atti ad accrescere il benessere fisico del minore

affidato;

– spese per l’acquisto di sussidi didattici non assicurati dal Comune di residenza degli affidatari;

– spese per prestazioni di affiancamento al minore per il recupero scolastico.

Fermo restando il preventivo accordo col Servizio Affido ed Adozione d’Ambito, l’eventuale rimborso alla famiglia affidataria delle spese sostenute per quanto prima indicato, avviene su presentazione di idonea documentazione.

Dal sostegno economico mensile di cui trattasi vanno detratte le somme percepite dagli affidatari per assegni familiari e prestazioni previdenziali e le eventuali altre somme destinate, a qualsiasi titolo, al mantenimento del minore. Lo stesso è decurtato del 20% per ogni minore affidato oltre il primo.

L’Ente locale competente alla erogazione del sostegno economico alla famiglia affidataria è identificato, salvo le specifiche competenze alle Amministrazioni Provinciali, nel Comune di residenza del minore che liquida il sostegno di cui ai precedenti commi entro un tempo massimo di 90 giorni dal mese di maturazione.

 

 

COMUNE DI NAPOLI

http://www.comune.napoli.it/flex/cm/pages/ServeAttachment.php/L/IT/D/3%252F3%252F9%252FD.2b8354936e50e44c44ce/P/BLOB%3AID%3D35240/E/pdf

 

Bando di richiesta contributi affido familiare

 

X affido tempo pieno 380€ e ci sono limiti isee di riferimento

 

 

PUGLIA

http://old.regione.puglia.it/web/files/servizi_sociali/Affid_fam.pdf

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIO- NALE 17 aprile 2007, n. 494

Linee guida sull’ Affidamento Familiare dei Minori in attuazione della Legge n. 149/2001 “Diritto del minore ad una famiglia” (modifica Legge n. 184/83). Approvazione.

 

COMUNE DI BARI

https://www.comune.bari.it/web/egov/-/affido-minori

Le persone e le famiglie disponibili ad accogliere un minore per l’affidamento familiare possono presentare istanza direttamente presso il Segretariato Sociale o il Servizio Socio-Educativo del Municipio di residenza. Verrà quindi avviata la procedura per la valutazione dell’idoneità da parte del Consultorio Familiare di competenza o, solo per l’affido part-time, da parte dell’èquipe del Servizio Affido del Comune di Bari, che cura il sostegno alla famiglia affidataria.

L’Amministrazione Comunale, per mezzo del Servizio Socio-educativo di competenza, assicura un contributo economico mensile a favore degli affidatari a sostegno dell’intervento di affido familiare, che varia a seconda della tipologia di affido, nonché contributi straordinari a titolo di rimborso delle spese sostenute dagli affidatari, tra quelle incluse nel regolamento comunale, la cui entità massima varia a seconda della tipologia di spesa.

 

 

COMUNE DI SAN FERDINANDO DI PUGLIA PROV BARLETTA TRANI

http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/export/sites/default/_gazzetta_amministrativa/amministrazione_trasparente/_puglia/_san_ferdinando_di_puglia/120_sov_con_sus_van/020_att_con/2018/Documenti_1521824704552/1522137252979_determina_n._148_del_23.03.2017.pdf

 

det 148/2017 CONTRIBUTI FAMIGLIE AFFIDATARIE I TRIMESTRE 2017. ASSUNZIONE OBBLIGAZIONE

Per tutto quanto in narrativa premesso e che qui si intende integralmente richiamato:

  1. di prendere atto delle note pervenute a questo Ente con le quali sono stati chiesti i contributi

per i minori in affidamento familiare per il periodo gennaio- marzo 2017;

  1. di stabilire il contributo economico di € 250,00 mensili per un minore presente nel nucleo familiare e di decurtare la somma del 10% per ogni ulteriore minore in affidamento così come previsto dall’art. 21 delle linee guida regionali approvate con delibera di G.R. n.494 del 17.04.2007, per far fronte alle spese necessarie per il mantenimento degli stessi;

 

 

 

Comune di TROIA

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&ved=2ahUKEwjIoYjHh9zdAhVHJcAKHTZnAlUQFjAHegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fwww.pianosocialetroia.it%2FLinkClick.aspx%3Ffileticket%3DGoqWNeeRsVA%253D%26tabid%3D627%26portalid%3D0%26mid%3D1962%26forcedownload%3Dtrue&usg=AOvVaw1qzEKv3OaiplwsjAE6d-qe

 

Regolamento affidi familiari Art. 11  Oneri economici

Quota affido etero/intra familiare 300

Se disabile 600€

Part time 5/10 giorno Bambini piccoli 600

 

 

COMUNE DI BARLETTA

http://www.comune.barletta.bt.it/retecivica/servsoc/regol/disc/1.%20Disciplinare%20Affidamento%20familiare.pdf

 

UFFICIO di PIANO

DISCIPLINARE PER L’ACCESSO AI SERVIZI /INTERVENTI DELL’AREA MINORI. AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art.4 – EROGAZIONE DELL’INTERVENTO

Il Servizio Sociale Professionale accoglie e decodifica l’istanza della famiglia affidataria del minore, per il quale è stato elaborato un piano sociale individualizzato attraverso il disposto/esecutività dell’Autorità Giudiziaria.

L’importo del contributo mensile sarà determinato annualmente con delibera di Giunta Comunale, avuto riguardo alla disponibilità economica di bilancio.

 

Comune di martina franca

http://www.comunemartinafranca.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2873:regolamento-sull-affido-familiare&catid=329&Itemid=141&lang=it

 

Regolamento sull’ Affido Familiare  Approvato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 2 del 19/01/2016

Art. 10  – Sostegno economico

 

Al fine di riconoscere la cura e l’impegno  quotidiano assicurato al minore e “rimuovere eventuali impedimenti economici che dovessero ostacolare famiglie e persone disponibili ed idonee ad impegnarsi nell’affidamento” [3], alla famiglia affidataria viene erogato indipendentemente dal reddito e nei limiti della disponibilità delle risorse finanziarie previste nel Piano Sociale di Zona,  a valere su fondi comunali e/o di Ambito, un contributo economico fisso mensile,

Il contributo mensile consiste in € 250,00  per ogni minore in affidamento a tempo pieno, e di € 100,00  per ogni minore in affidamento a tempo parziale.

Qualora al medesimo nucleo familiare sono affidati più minori a tempo pieno, si prevede un contributo pari a  € 150,00 dal secondo minore.

Nei casi di affidamento di madri con bambini, per la madre potrà essere riconosciuto – ove necessario – un contributo mensile ulteriore pari ad € 100,00.

Per le famiglie affidatarie sono, altresì, previsti contributi “una tantum” per far fronte a documentate spese straordinarie a favore del minore, in particolare di carattere sanitario.

In caso di minore proveniente da altro territorio e affidato a famiglie residenti nei Comuni di Martina Franca e Crispiano,  il sostegno economico sarà a carico dell’Ente nel cui territorio si è verificato il bisogno e nel quale è fissata la residenza della famiglia di origine.

 

 

 

 

 

 

 

 

CALABRIA

 

LINEE GUIDA SULL’AFFIDAMENTO FAMILIARE DELLA REGIONE CALABRIA

http://scienzepolitiche.unical.it/bacheca/archivio/materiale/99/minori/linee%20guida%20reg%20cal%20aff%20fam.pdf

 

CRITERI E MODALITA DI SOSTEGNO ECONOMICO PER L’AFFIDAMNETO

Il contributo economico di base, determinato con provvedimento Regionale, per le diverse forme di affido e a decorrere dal 01/01/2008 è il seguente:

  • Affido familiare residenziale € 20,00;
  • Affido familiare diurno con mensa € 10,00;
  • Affido familiare diurno senza mensa € 7,00;
  • Affido familiare di minori in situazione di handicap, accertata dalla Unità Operativa della Medicina Legale della Azienda
    Sanitaria Provinciale e/o accertata ai sensi dell’art. 4 della L. 104/92 € 30,00.

 

SICILIA

https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/index.php?option=com_content&view=article&id=171&Itemid=148

La direttiva interassessoriale n.320/410 del 17.02.2005 prevede che per ciascun affidamento eterofamiliare venga erogato, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno a € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita.

Il comune di residenza della famiglia di origine del minore eroga il contributo

D.A. n.2562 del 21.10.2015. Nuove Direttive art. 5 del regolamento sull’affido familiare dei minori, allegato al D.A. n.481 del 28.02.2005.

 

https://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it/images/documenti/2015/da2562.pdf

 

DECRETO ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO DIPARTIMENTO DELLA FAMIGLIA E DELLE POLITICHE SOCIALI

Per le motivazioni espresse in premessa, l’art. 5 del Regolamento tipo sull’affidamento familiare dei minori, approvato con D.A. n. 48VServizio 7/U.O. n, 4 del 28 febbraio 2005, è così modificato

Il Comune di appartenenza competente all’erogazione del contributo economico ai nuclei affidatari di un minore è quello in cui “i genitori esercenti la patria potestà o il tutore hanno la residenza nel momento in cui la prestazione ho avuto inizio, rendendo ininfluenti, ai fini dell’imputazione degli oneri, eventuali trasferimenti di residenza” della famiglia di origine del minore stesso, e pertanto il Servizio Sociale del Comune preposto provvedere a:

– formalizzare l’affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (Ali.3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la patria potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell’autorità giudiziaria;

– erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatane, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni ISTAT sul costo della vita. Può essere prevista pure l’erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc,);

 

Città di ragusa

 

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

https://www.comune.ragusa.gov.it/comune/attiufficiali/regolamenti/011serv_soc/_allegati/011affidamento_fam.pdf

 

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 65 del 08.11.2007

ART. 18 CONTRIBUTO ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO FAMILIARE

L’affidatario ha diritto ad avere un contributo mensile svincolato dal reddito e ad avere facilitazioni per l’accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali (asili nido, scuole d’infanzia, centri diurni, centri di aggregazione, visite mediche)

L’Ente Locale al momento dell’ingresso del minore nella famiglia affidataria, si impegna a corrispondere alla famiglia stessa, un contributo mensile per le spese di mantenimento e cura del minore nella misura di:

  • Almeno € 400,00 se trattasi di affidamento familiare a tempo pieno;
  • Almeno € 250,00 se trattasi di affidamento diurno;
  • Almeno € 150,00 se trattasi di affidamento pomeridiano;

 

SARDEGNA

 

COMUNE DI SASSARI

http://www.comune.sassari.it/servizi/sociale/affidi_gestione_spese.pdf

 

L’istanza, di norma, viene raccolta dal Servizio Territoriale di residenza della famiglia affidataria, in presenza del Decreto di Affido, con la certificazione reddituale per i soli ascendenti diretti (Nonni).

Al fine della liquidazione del contributo, annualmente l’amministrativo del territorio di residenza della famiglia affidataria, in occasione del rinnovo del contributo affido, chiederà all’assistente sociale referente della famiglia d’origine, il parere per la prosecuzione del contributo stesso, che graverà sul budget del territorio della famiglia affidataria. Non è perciò necessario che le famiglie affidatarie ripresentino annualmente la domanda; solo i nonni affidatari dovranno aggiornare l’autocertificazione reddituale.

Qualora la famiglia affidataria risieda presso altro Comune, l’assistente sociale referente del caso minore (famiglia d’origine) raccoglierà l’istanza e, per i rinnovi, esprimerà il parere sull’opportunità di erogazione del contributo affido che andrà a gravare sul budget del territorio della famiglia d’origine.

 

ENTITA’ DEL CONTRIBUTO

Nell’affidamento etero familiare e intrafamiliare del minore affidato (esclusi gli ascendenti diretti), l’entità del contributo è pari al minimo vitale, maggiorato del 50 % a prescindere dalla loro situazione reddituale.

Solo per l’ascendente diretto (NONNI), al fine di erogare il contributo affido, sarà necessario valutare i redditi complessivi, relativi all’anno precedente alla richiesta, di tutti i componenti del nucleo.

Il contributo potrà essere erogato qualora il reddito familiare dei nonni non superi l’importo determinato dalle tabelle del minimo vitale stabilito dalla RAS (siamo in attesa degli importi aggiornati per l’anno in corso). L’entità del contributo, in questo caso, sarà pari al minimo vitale.