Coordinatore Genitoriale: che poteri ha?

Il primo dicembre è uscito un articolo di Marco Pingitore sul sito psicologiagiuridica.eu con 10 domande sulla coordinazione genitoriale.

Interessante? Sì, in parte. Se non fosse che l’autore ponendosi domande appropriate, anzi necessarie fornisce anche alcune risposte che mostrano un certo grado di misconosceva del metodo e della sua possibile implementazione in Italia.

In 10 video rispondo alle 10 domande (se non mi conosci in fondo alla pagina puoi leggere perchè mi sento in grado di fornire risposte, almeno interlocutorie!) e mi piacerebbe attivare un confronto.

la seconda questione sempre rientrante nella prima domanda dell’articolo:

#1 – Chi è il Coordinatore Genitoriale?
Che poteri ha il Coordinatore Genitoriale?’ (estratto dall’articolo)

Andiamo per gradi anche con le mie risposte!

Che poteri ha il coordinatore genitoriale?

I poteri del coordinatore genitoriale sono definiti dal metodo.

Il coordinatore genitale non ha compiti valutativi. Non decide sulle questioni strutturali come regime di affidamento, collocamento e struttura maggiore della regolamentazione.

In pratica il coordinatore genitoriale dovrebbe avere la possibilità di assumere decisioni sulle questioni ‘minori’. Volete degli esempi?

  • a quale sport iscrivere i bambini
  • chi li accompagna a casa dell’altro genitore
  • la tenuta dei documenti sanitari
  • il dentista da cui portare i bambini
  • i recuperi dei giorni di malattia dei bambini per il genitore non collocatario
  • la conoscenza dei nuovi compagni dei genitori

E potremmo andare avanti con un elenco infinito!

Chi dà potere al coordinatore genitoriale?

Il coordinatore genitoriale può quindi decidere, se gliene viene dato il potere in accordo con i genitori che deve essere chiaramente indicato nel contratto, ad assuemere decisioni sulle questioni definite ‘minori’ dalle Linee Guida Internazionali (in revisione da parte di AFCC).

In Italia – a detta di Giudici e giuristi – non può essere il Giudice a nominare un coordinatore genitoriale. L’indicazione nel decreto di Mantova e di altri tribunali appare impropria…affrontiamo la questione della scelta del nominativo nella risposta ad altre domande dell’articolo.

Quanto sta accadendo attualmente nei vari Tribunali, tranne a Monza dove al momento nominano ausiliari, è che i genitori supportati dai loro avvocati o su stimolo del Giudice decidono se affidarsi o meno ad un professionista che utilizza il metodo della coordinazione genitoriale.

Il Giudice, una volta rilevata la decisione dei genitori, lo indica nel decreto. Pertanto la nomina e il potere in capo al coordinatore genitoriale è dato dei genitori insieme al Giudice e agli avvocati. Sempre. E il contratto quindi risulta di tipo strettamente privatistico tra professionista e genitori.

Il coordinatore genitoriale deve sempre poter dare suggerimenti, consigli ai genitori e questo aspetto non è contrattabile. Pertanto o i genitori acconsentono, o dal mio punto di vista non è possibile attivare il metodo della coordinazione genitoriale.

Un esempio di poteri concordato tra Giudice, avvocati e genitori

Vi faccio un esempio di poteri concordati tra Giudice, genitori e avvocati dove i genitori hanno scelto la coordinazione genitoriale consapevoli che il loro conflitto avrebbe fatto del male ai figli e che qualcuno, il Giudice, avrebbe preso decisioni al posto loro se non avessero trovato un modo alternativo.

Mandato

Salvaguardare e preservare la relazione tra i genitori e i minori fornendo le opportune indicazioni eventualmente “ correttive” dei  comportamenti disfunzionali dei genitori rispetto al progetto di crescita, autonomizzazione e distacco dei minori dalle figure dei genitori;

Coadiuvare i genitori – con specifica possibilità di effettuare raccomandazioni- nelle scelte in tema di salute ( scelte del professionista a cui rivolgersi, degli interventi medici da seguire, dei trattamenti terapeutici ecc), di educazione ( scelte scolastiche ) e formative dei minori;

Proporre e sperimentare un calendario relativo alla modalità di esercizio del diritto di visita anche differente rispetto a quello concordato tra i genitori ( che peraltro non svilisca la scelta di una tempistica tendenzialmente paritetica) in particolare aiutando e suggerendo ai
genitori le opportune riflessioni in punto di opportunità/ inopportunità dì apportare modifiche e deroghe al regime di collocamento alternato ad oggi attuato;

Guidare i genitori a negoziare ed accordarsi sul tempo da trascorrere e condividere con i minori, con conseguente riduzione degli effetti dannosi che il conflitto genitoriale provoca sul benessere psicofisico dei figli;

Proporre e sperimentare percorsi di carattere psicologico per i minori nel caso in cui se ne ravvisare l’opportunità, nonché per i genitori;’

Anche nella parte indicante la possibilità di cambiamento del calendario relativo al diritto di visita è da rilevare che si tratta di cambiamenti ‘minori’ ovvero non un cambiamento sostanzaile dei tempi – che devono rimanere equi tra i due genitori – ma di modalità più rispondenti all’organizzazione sia dei figli sia dei genitori e più facilitanti qppunto i bambini.

SCARICA FAC SIMILE DI CONTRATTO.

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Perchè vi parlo io di coordinazione genitoriale?

Ho conosciuto il metodo della coordinaizone genitoriale nel 2012 mentre scrivevo la mia tesi di dottorato negli Stati Uniti. Poi ho sperimentato il metodo nel mio lavoro di assistente sociale nei Comuni in cui ho lavorato e mi sono specializzata proprio con Debra Carter ideatrice del metodo integrato di coordinazione genitoriale. Ho iniziato nel 2016 ad utilizzare il metodo anche come libera professionista dopo la verifica che può essere un ottimo metodo di lavoro con i genitori altamente conflittuali nei servizi sociali. Al momento sono supervisionata da Debra Carter e continuo con le la mia formazione. Infatti, a febbraio 2018 andrò in Florica per un nuovo corso avanzato. Dal 2015 formo professionisti dell’aiuto al metodo della coordinazione genitoriale.