SEGNALAZIONE: FACCIAMO ORDINE!
Come professionista di un servizio pubblico DEVO segnalare tutti i fatti di cui vengono a conoscenza che costituiscano reati procedibili d’ufficio.
Ma solo se sei dipendente dell’ente?
No. Anche se sei un collaboratore, anche se hai la partita iva con contratto con l’ente pubblico! Tutti i porfessionisti che hanno contratti con la pubblica amministrazione. E sì, anche se lavori per una Cooperativa sociale che ha contratto con l’ente pubblico!
SEI TENUTO/A A SEGNALARE
ATTENZIONE! Quando un reato è in atto potrebbe essere che un danno nei confronti di una persona fragile sia già attivo.
Ad esempio nella violenza assistita. Il minorenne non è in una condizione di pregiudizio, ha già subito un danno.
Un danno per il quale dovranno essere riparati traumi.
PER CUI È UN DOVERE NORMATIVO E PROFESSIONALE SEGNALARE.
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Cosa sono e quali sono i reati procedibili d’ufficio?
L’espressione reato perseguibile d’ufficio si riferisce a tutti quei reati per i quali in Italia lo Stato tutela la vittima a prescindere dalla sua volontà, procedendo in modo diretto contro il responsabile del reato stesso.
Esempio dei reati perseguibili d’ufficio (tratto da dequo.it)
Di seguito sarà presentato l’elenco dei principali reati perseguibili d’ufficio disciplinati nell’ordinamento giuridico italiano all’interno del Codice Penale:
- abuso di mezzi di correzione o di disciplina – articolo 571;
- maltrattamenti in famiglia – articolo 572;
- omicidio – articolo 575
- lesione personale – articoli 582 e 583;
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili – articolo 583-bis;
- prostituzione minorile – articolo 600-bis;
- sequestro di persona – articolo 605;
- violenza sessuale commessa nei confronti di un minore di 18 anni – articolo 609 quater;
- violenza commessa dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore o da persone alla quale il minore è stato affidato per motivi di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia;
- violenza commessa da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni;
- violenza connessa ad altro delitto perseguibile d’ufficio;
- atti sessuali compiuti su persona che non ha ancora compiuto i 10 anni;
- violenza sessuale di gruppo – articolo 609 – bis;
- violenza privata – articolo 610;
- minaccia aggravata – articolo 612;
- stalking commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità, oppure nel caso in cui vi sia stato l’ammonimento da parte del questore – articolo 612 – bis;
- incapacità procurata mediante violenza – articolo 613;
- estorsione – articolo 629.
PREGIUDIZIO? Sì, quando i dati che raccogli creano preoccupazione circa lo sviluppo psico-fisico-emotivo-relazionale di un bambino o la cura di un adultio fragile disabile o non autosufficiente. Il pregiudizio implica un rischio per la persona fragile, non è detto che già sia attivo un danno.
Come professionista dell’ente pubblico HAI FACOLTÀ di segnalazione in caso di pregiudizio per una persona fragile.
In questi casi LA NOSTRA AUTONOMIA PROFESSIONALE richiede di valutare se opportuno o meno segnalare la situazione. E allora impariamo a farci domande.
I genitori vogliono lavorare per limitare i rischi per il loro bambino? Vedono le preoccupazioni che ho rilevato? Possiamo operare nel consenso? Ho comunicato in maniera trasparente e chiara rispetto a quanto ho rilevato? La persona fragile può attendere che sistemiamo le condizioni che hanno portato a questa situazione proccupante? Si può veramente evitare la segnalazione?
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Segnalo o non segnalo? Decidiamo sull base della valutazione professionale.
Ricordiamo che tempestività e dligenza sono criteri necessari anche quando possiamo lavorare con consenso.
Il consenso sta consentendo la protezione della persona fragile? O i tempi dei suoi famigliari sono troppo lenti per proteggere quella persona?
LE DOMANDE APRONO LA MENTE. E GUIDANO LE RISPOSTE.
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